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Registro regionale delle persone giuridiche: iscrizione
Riconoscimento persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni) mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione.

Ultimo aggiornamento: 16-08-2010

Dove rivolgersi:
Servizio affari generali ed istituzionali
Viale Trento, 69 09123 - Cagliari
Tel:070/6062219 - 2304 Fax:070/6062469
Email:.
Indirizzo emailpres.aagg@regione.sardegna.it
Indirizzo emailpres.volontariato@regione.sardegna.it
Indirizzo emailpres.aagg.persone.giuridiche@regione.sardegna.it
Indirizzo emailpres.serviziocivile@regione.sardegna.it
Indirizzo emailpres.pari.opportunit@regione.sardegna.it
Per informazioni ed accesso agli atti
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale della Presidenza
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari
Tel:070/6067020 Fax:070/6062497 - 2462
Email:
Indirizzo emailpres.urp@regione.sardegna.it
Giorni e orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 16 alle 17
Destinatari:
Associazioni e fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che hanno la loro sede nella Regione Sarda, le cui finalità statutarie sono limitate all'ambito territoriale della Regione e alle materie di sua competenza.
Documentazione:
Domanda di riconoscimento giuridico in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, completa di:
1. copia autenticata e in bollo* dell'atto costitutivo e dello statuto**, redatti con atto pubblico;
2. una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente sottoscritta dal legale rappresentante, completa di:
- perizia giurata di stima qualora l'ente sia in possesso di beni immobili;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e completa di una fotocopia di un suo documento di identità, comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio mobiliare. Le risorse finanziarie devono essere documentate anche con fotocopia dell'ultimo estratto conto intestato all'ente.
- documentazione relativa al titolo in base al quale l'ente detiene l'immobile in cui ha sede;
3. una relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, sottoscritta dal legale rappresentante.
4. elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente, sottoscritto dal legale rappresentante di quest'ultimo, completo dei codici fiscali di tutti gli amministratori e con l'indicazione del numero dei soci, qualora si tratti di associazione.
La documentazione deve essere inoltrata al seguente indirizzo:
Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Presidenza - Servizio affari generali ed istituzionali - Viale Trento, 69 09123 Cagliari.

*Sono esenti dall'imposta di bollo le domande e la relativa documentazione poste in essere da associazioni di volontariato e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale(ONLUS), iscritte all'Anagrafe delle ONLUS.

**In questi documenti deve essere specificato che l'ambito territoriale di operatività dell'ente è limitato alla Regione Sardegna o, comunque, tale requisito lo si deve poter dedurre in maniera inequivocabile dall'indicazione di quelle che sono le finalità perseguite.
Modulistica:
Domanda di riconoscimento della personalità giuridica [file .doc]
Esempio di statuto di una associazione [file .doc]
Esempio di statuto di una fondazione [file .doc]
Richiesta del certificato [file .doc]
Descrizione del procedimento:
Riconoscimento persone giuridiche di diritto privato ( Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni di carattere privato ) mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione.
Al fine del riconoscimento è necessario :
-che siano soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente;
-che lo scopo sia possibile e lecito;
-che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo (la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda).
Entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda il direttore del Servizio degli Affari Generali, con propria determinazione, provvede all'iscrizione nel Registro.
Qualora l'Amministrazione ritenga che vi siano ragioni che impediscono l'iscrizione ovvero ritenga necessario che venga integrata la documentazione presentata, entro il termine di 120 giorni, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di 30 giorni, l'Amministrazione non comunica ai richiedenti il motivato non accoglimento della domanda, ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
Normativa di Riferimento:
- Codice Civile Titolo I capo II artt. 14-35 - Codice Civile
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 10/02/2000 - Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- Regio Decreto n. 318 del 30/03/1942 - Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Note:
Successivamente all'iscrizione, devono essere comunicati all'Amministrazione regionale i seguenti fatti che riguardano l'ente, affinchè possano essere iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche:
- istituzione di sedi secondarie;
- sostituzione degli amministratori (nome, cognome e codice fiscale) con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza legale;
- deliberazioni di scioglimento, provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, cognome e nome dei liquidatori;
- tutti gli atti e i fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento.
Alla comunicazione occorre allegare copia autentica, in carta libera, della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Allegati:
Registro regionale delle persone giuridiche, aggiornato al 13 agosto 2010 [file .pdf]
Procedimenti collegati:
ISCRIZIONE NEL REGISTRO GENERALE DEL VOLONTARIATO
TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) (Legge regionale n. 23 del 23/12/2005, art. 44)